Informazioni fiscali gas
L’imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai Clienti finali attraverso le seguenti voci:
- imposte di consumo (accisa), espressa in Euro/mc, articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo;
- addizionale regionale, espressa in €/mc, varia da regione a regione e non può mai essere maggiore della metà dell’imposta di consumo;
- IVA, imposta sul valore aggiunto espressa in termini percentuali, applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale).
Il Decreto Legislativo 26/07 art. 2 definisce le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta erariale e addizionale regionale) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili.
Accisa
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo sistema di tassazione prevede, per gli usi civili, l’applicazione dell’accisa non più sulla tipologia di utilizzo, ma in scaglioni annuali a “riempimento” (facendo riferimento all’anno solare dal 1/1 al 31/12), stabilendo quattro fasce di consumo:
- 1° fascia fino a 120 mc;
- 2° fascia da 121 mc a 480 mc;
- 3° fascia da 481 mc a 1560 mc;
- 4° fascia oltre 1560 mc.
Per il nord Italia
Scaglione | Consumi (mc/annui) | Accisa (€/mc) |
---|---|---|
1° | fino a 120 | 0,044 |
2° | superiori a 120 | 0,175 |
3° | superiori a 480 | 0,170 |
4° | superiori a 1560 | 0,186 |
Per il sud Italia
Scaglione | Consumi (mc/annui) | Accisa (€/mc) |
---|---|---|
1° | fino a 120 | 0,038 |
2° | superiori a 120 | 0,135 |
3° | superiori a 480 | 0,120 |
4° | superiori a 1560 | 0,150 |
IVA
Anche le disposizioni ai fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise.
È quindi prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione acqua calda (T1).
Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente. La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria.