L’imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai Clienti finali attraverso le seguenti voci:

  • imposte di consumo (accisa), espressa in Euro/mc, articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo;
  • addizionale regionale, espressa in €/mc, varia da regione a regione e non può mai essere maggiore della metà dell’imposta di consumo;
  • IVA, imposta sul valore aggiunto espressa in termini percentuali, applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale).

Il Decreto Legislativo 26/07 art. 2 definisce le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta erariale e addizionale regionale) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili.

Accisa

A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo sistema di tassazione prevede, per gli usi civili, l’applicazione dell’accisa non più sulla tipologia di utilizzo, ma in scaglioni annuali a “riempimento” (facendo riferimento all’anno solare dal 1/1 al 31/12), stabilendo quattro fasce di consumo:

  • 1° fascia fino a 120 mc;
  • 2° fascia da 121 mc a 480 mc;
  • 3° fascia da 481 mc a 1560 mc;
  • 4° fascia oltre 1560 mc.

Per il nord Italia

ScaglioneConsumi (mc/annui)Accisa (€/mc)
fino a 120  0,044
superiori a 120  0,175
3°  superiori a 480   0,170
4°  superiori a 1560  0,186

 

Per il sud Italia

ScaglioneConsumi (mc/annui)Accisa (€/mc)
fino a 120  0,038
superiori a 120  0,135
3°  superiori a 480   0,120
4°  superiori a 1560  0,150

 

IVA

Anche le disposizioni ai fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise.

È quindi prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione acqua calda (T1).

Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente. La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria.